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TransparencyArticle 50(4)

Divulgazione dei deep fake

L’obbligo tassativo previsto dall’articolo 50, paragrafo 4, per i deployer che utilizzano sistemi di IA per generare o manipolare immagini, audio o video costituenti un deep fake di divulgare che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente — salvo che il contenuto sia chiaramente etichettato come generato dall’IA o destini scopi autorizzati di contrasto penale.

Passa alla versione completa quando la conformità deve essere

Il questionario gratuito fornisce segnali preliminari. La Valutazione Completa trasforma i dati reali di sistema in un fascicolo decisionale governato: estrazione, separazione componenti, prove, sovrapposizioni nazionali e dossier pronto per audit.

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Divulgazione dei deep fake — EU AI Act Glossary | AZComply